In ogni Tribunale di Italia vi è un elenco di avvocati del loco disposti a essere nominati amministratori di sostegno. Il giudice tutelare, con decreto, nomina l’avvocato: costui diventa pubblico ufficiale e viene investito di un potere molto importante, un potere/dovere significativo che è quello di rappresentare in maniera sostanziale i diritti di una persona che non riesce a tutelarsi da sè. É un potere importante poiché presuppone una responsabilità elevata, una conoscenza a trecentosessanta gradi di quel nucleo familiare in generale e del soggetto beneficiario in particolare e che, verosimilmente, impegnerà il professionista in maniera più che sostanziosa, senza poter delegare nulla ai suoi collaboratori di studio. Lo stesso, infatti, dovrà occuparsi personalmente di ogni esigenza quotidiana dell’amministrato, rispettando e cercando di assecondare le sue decisioni patrimoniali e personali di salute. Di contro, per le decisioni di straordinaria amministrazione (come, ad esempio, l’alienazione di un immobile o di una autovettura, l’accensione di un mutuo bancario o l’acquisto di quote societarie) il professionista dovrà redigere una istanza e depositarla al giudice al fine di ottenere – o meno - la sua autorizzazione. Quanto agli obblighi, ogni anno l’avvocato amministratore di sostegno è tenuto a depositare un rendiconto e una relazione. Il rendiconto (solitamente ogni Tribunale dispone di un apposito modulo da compilare) indica con precisione le entrate e le uscite e deve essere corredato dagli allegati menzionati; la relazione, invece, elenca le attività svolte e la situazione di salute del beneficiario. Il giudice tutelare preferirà nominare un avvocato nel caso in cui il soggetto sia completamente solo o quando sia circondato da una rete familiare particolarmente litigiosa.
PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI
346.7252238