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Testamenti e donazioni

L’art. 587 del codice civile definisce il testamento come: “un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”. “Revocabile” significa che il testatore potrà riformulare le sue volontà ogni volta che crede disponendo un nuovo testamento.

Il testamento può assumere la forma:

  • olografa;
  • pubblica;
  • segreta;
  • speciale.

L’Avv. Marcelli, nella redazione del testamento o nella sua impugnazione, valuterà attentamente il rispetto della forma testamentaria e quello della quota di legittima.

Il patrimonio del de cuius, infatti, si divide in quota disponibile e in quota indisponibile. Quest’ultima tutela i parenti più stretti del defunto e limita la libertà di testare.

La donazione, invece, è un contratto che va formalizzato davanti a un notaio alla presenza di due testimoni. Tale atto è contraddistinto dallo spirito di liberalità che spoglia il patrimonio di una parte per arricchire l’altra.

L’Avv. Marcelli valuterà la regolarità delle donazioni ed, eventualmente, proporrà azioni di riduzione e conseguente collazione per imporre a coloro che accettino l’eredità di riconferire nella massa ereditaria quanto ricevuto in vita direttamente o indirettamente, salvo che il testatore non li abbia da ciò dispensati.

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