Esistono tre tipi di separazione: Una separazione consensuale è possibile allorquando i coniugi sono d’accordo sulle condizioni di separazione che riguardano il mantenimento dei figli (minori o non), l’assegnazione della casa coniugale e l’eventuale mantenimento di uno dei due coniugi a carico dell’altro. In assenza di accordo su queste condizioni, è d’obbligo la separazione giudiziale. L’Avv. Marcelli, sempre aggiornata sui meccanismi legali, ricorda la possibilità di utilizzare strumenti alternativi per la risoluzione del rapporto di coniugio (in presenza di precise condizioni quali l’assenza di figli minori). Con la separazione gli effetti del matrimonio sono semplicemente sospesi, in attesa di una riconciliazione o di un divorzio. Solo con quest’ultimo, invece, il rapporto matrimoniale cessa, viene meno lo status di coniuge e si può contrarre un nuovo matrimonio. Il divorzio, anch’esso consensuale o giudiziale, è il termine atecnico per parlare di scioglimento del matrimonio (in caso di matrimonio civile) o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (in caso di matrimonio concordatario).
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